Art. 24 
 
              Misure di sostegno alle imprese agricole 
                        di piccole dimensioni 
 
  1. Al fine di sostenere le imprese agricole di  piccole  dimensioni
che, a causa della pandemia da COVID 19, della crisi ucraina e  della
perdurante siccita', abbiano sostenuto nel  primo  semestre  2022  un
incremento dei costi aziendali superiore al 30 per cento  rispetto  a
quelli relativi al primo  semestre  2019,  la  Regione  concede,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  aiuti  di  Stato,  un
contributo a  fondo  perduto  alle  imprese  con  meno  di  cinquanta
dipendenti e che realizzano un fatturato annuo  non  superiore  a  10
milioni di euro, aventi la sede  legale  o  un'unita'  operativa  nel
territorio regionale. 
  2. La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione  da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  stabilisce  criteri  e  modalita'  per  la  concessione   del
contributo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
l'istituzione, all'interno del programma  01  «Sviluppo  del  settore
agricolo  e   del   sistema   agroalimentare»   della   missione   16
«Agricoltura, politiche agroalimentari  e  pesca»,  titolo  1  «Spese
correnti», della voce di spesa denominata «Misure  di  sostegno  alle
imprese agricole di piccole dimensioni»,  la  cui  autorizzazione  di
spesa, pari a euro 500.000,00, per l'anno 2022,  e'  derivante  dalla
corrispondente  riduzione  delle  risorse   iscritte   nel   bilancio
regionale 2022-2024, a valere sulla medesima  annualita',  nel  fondo
speciale di cui al programma  03  «Altri  fondi»  della  missione  20
«Fondi e accantonamenti», titolo 1.