Art. 24
Misure di sostegno alle imprese agricole
di piccole dimensioni
1. Al fine di sostenere le imprese agricole di piccole dimensioni
che, a causa della pandemia da COVID 19, della crisi ucraina e della
perdurante siccita', abbiano sostenuto nel primo semestre 2022 un
incremento dei costi aziendali superiore al 30 per cento rispetto a
quelli relativi al primo semestre 2019, la Regione concede, nel
rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, un
contributo a fondo perduto alle imprese con meno di cinquanta
dipendenti e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 10
milioni di euro, aventi la sede legale o un'unita' operativa nel
territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce criteri e modalita' per la concessione del
contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
l'istituzione, all'interno del programma 01 «Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16
«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese
correnti», della voce di spesa denominata «Misure di sostegno alle
imprese agricole di piccole dimensioni», la cui autorizzazione di
spesa, pari a euro 500.000,00, per l'anno 2022, e' derivante dalla
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio
regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualita', nel fondo
speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20
«Fondi e accantonamenti», titolo 1.