Art. 25
Misure a sostegno dei consorzi di bonifica
per la crisi idrica
1. Al fine di garantire la regolare gestione delle risorse idriche
e salvaguardare il territorio regionale, la Regione sostiene i
consorzi di bonifica contribuendo ai maggiori oneri sostenuti dagli
stessi a causa dell'attuale situazione emergenziale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
l'istituzione, all'interno del programma 01 «Difesa del suolo» della
missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa
denominata «Misure a sostegno dei consorzi di bonifica per
fronteggiare la crisi idrica», la cui autorizzazione di spesa, pari a
euro 1.000.000,00, per ciascuna annualita' 2022 e 2023, e' derivante
dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio
regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualita', nel fondo
speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20
«Fondi e accantonamenti», titolo 1.
3. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle
risorse di cui al presente articolo.