Art. 25 
 
             Misure a sostegno dei consorzi di bonifica 
                         per la crisi idrica 
 
  1. Al fine di garantire la regolare gestione delle risorse  idriche
e salvaguardare  il  territorio  regionale,  la  Regione  sostiene  i
consorzi di bonifica contribuendo ai maggiori oneri  sostenuti  dagli
stessi a causa dell'attuale situazione emergenziale. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
l'istituzione, all'interno del programma 01 «Difesa del suolo»  della
missione  09  «Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del   territorio   e
dell'ambiente», titolo  1  «Spese  correnti»,  della  voce  di  spesa
denominata  «Misure  a  sostegno  dei  consorzi   di   bonifica   per
fronteggiare la crisi idrica», la cui autorizzazione di spesa, pari a
euro 1.000.000,00, per ciascuna annualita' 2022 e 2023, e'  derivante
dalla corrispondente riduzione delle risorse  iscritte  nel  bilancio
regionale 2022-2024, a valere sulle medesime  annualita',  nel  fondo
speciale di cui al programma  03  «Altri  fondi»  della  missione  20
«Fondi e accantonamenti», titolo 1. 
  3. Con  deliberazione  di  Giunta  regionale,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri  e  le  modalita'  per  l'assegnazione  delle
risorse di cui al presente articolo.