Art. 26
Contributi per sostenere la ripresa
del settore della pesca
1. La Regione, al fine di sostenere la ripresa del settore della
pesca colpito dalla crisi internazionale in atto, concede contributi
alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni e alle
imprese di pesca professionale in acque interne.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le
modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 1, nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e dei
seguenti criteri:
a) limite massimo di euro 35.000,00 per ciascuna impresa;
b) alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni i
contributi sono determinati tenendo conto della stazza di ciascuna
imbarcazione gestita dall'impresa in misura pari a:
1) euro 1.000,00, per ciascuna imbarcazione con stazza
inferiore a 10 Grosse Tonnage (GT);
2) euro 150,00, per GT per ciascuna imbarcazione con stazza
uguale o superiore a 10 GT;
c) alle imprese di pesca professionale in acque interne i
contributi sono concessi in misura pari a euro 1.000,00 per ciascuna
impresa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
l'istituzione, all'interno del programma 01 «Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16
«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1, della voce
di spesa denominata «Contributi per sostenere la ripresa del settore
della pesca», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro
1.500.000,00 per l'annualita' 2022, mediante corrispondente riduzione
delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03
«Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti» titolo 1.