Art. 26 
 
                 Contributi per sostenere la ripresa 
                       del settore della pesca 
 
  1. La Regione, al fine di sostenere la ripresa  del  settore  della
pesca colpito dalla crisi internazionale in atto, concede  contributi
alle imprese di pesca marittima  armatrici  di  imbarcazioni  e  alle
imprese di pesca professionale in acque interne. 
  2. Con  deliberazione  della  Giunta  regionale sono  stabilite  le
modalita' di concessione dei  contributi  di  cui  al  comma  1,  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato  e  dei
seguenti criteri: 
    a) limite massimo di euro 35.000,00 per ciascuna impresa; 
    b) alle imprese di pesca marittima armatrici  di  imbarcazioni  i
contributi sono determinati tenendo conto della  stazza  di  ciascuna
imbarcazione gestita dall'impresa in misura pari a: 
      1)  euro  1.000,00,  per  ciascuna  imbarcazione   con   stazza
inferiore a 10 Grosse Tonnage (GT); 
      2) euro 150,00, per GT per  ciascuna  imbarcazione  con  stazza
uguale o superiore a 10 GT; 
    c) alle  imprese  di  pesca  professionale  in  acque  interne  i
contributi sono concessi in misura pari a euro 1.000,00 per  ciascuna
impresa. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
l'istituzione, all'interno del programma  01  «Sviluppo  del  settore
agricolo  e   del   sistema   agroalimentare»   della   missione   16
«Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1, della voce
di spesa denominata «Contributi per sostenere la ripresa del  settore
della  pesca»,  la  cui  autorizzazione  di  spesa,   pari   a   euro
1.500.000,00 per l'annualita' 2022, mediante corrispondente riduzione
delle risorse iscritte nel fondo speciale  di  cui  al  programma  03
«Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti» titolo 1.