Art. 6 
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 «Disposizioni  per
  la prevenzione e il  trattamento  del  gioco  d'azzardo  patologico
  (GAP)» e successive modifiche. Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alla legge  regionale  n.  5/2013  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
      «l. Fermo restando  il  rispetto  della  normativa  statale  in
materia, al  fine  di  tutelare  determinate  categorie  di  soggetti
maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP,  l'apertura  di
nuove sale gioco e' consentita a condizione che: 
        a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a  250  metri  da
aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado,  centri
giovanili o altri istituti frequentati  principalmente  dai  giovani,
centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti  m
ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto; 
        b) rispettino le seguenti prescrizioni: 
          1) riduzione della frequenza delle singole  giocate  a  non
meno di una giocata ogni trenta secondi per gli  apparecchi  indicati
all'art. 110, comma  6,  lettere  a)  e  b),  del  regio  decreto  n.
773/1931; 
          2)  separazione  dello  spazio  dedicato  agli   apparecchi
indicati all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n.
773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per
lo svolgimento delle attivita', mediante installazione di pannelli  o
pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti
apparecchi; 
          3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni  di
gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio  di
gioco da parte del singolo cliente; 
          4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta
ubriachezza,  ferma  restando   l'applicazione   delle   disposizioni
dell'art. 691 del codice penale; 
          5) divieto di fumo  nei  luoghi  dove  sono  installate  le
postazioni per il gioco e collocazione  delle  postazioni  installate
dopo la data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  in
luoghi  dove  siano  assenti   o   disattivati   gli   impianti   per
l'aspirazione del fumo generato dall'uso  di  tabacchi  o  succedanei
lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati; 
          6) interruzione dell'attivita'  degli  apparecchi  indicati
all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n. 773/1931
nelle fasce orarie individuate  dai  comuni,  prevedendo  una  durata
complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno; 
          7) fermo restando quanto previsto dall'art. 110  del  regio
decreto n. 773/1931, divieto di ubicazione delle  apparecchiature  di
gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado,
centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui  alla  legge
28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di  diritti  e
di  opportunita'  per  l'infanzia  e  l'adolescenza)   e   successive
modifiche, centri anziani, strutture residenziali o  semiresidenziali
operanti  in  ambito  sanitario  o  socio  assistenziale,  luoghi  di
culto.»; 
    b) dopo il comma 4 dell'art. 6, e' aggiunto, infine, il seguente: 
      «4-bis.  L'Osservatorio  presenta  annualmente   una   apposita
relazione informativa alla commissione consiliare competente.»; 
    c) l'art. 11-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11-bis (Disposizioni transitorie).  -  1.  Agli  esercizi
pubblici e commerciali nonche' alle sale da gioco gia' esistenti alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  non  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera  a),  e
si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all'art.  4,  comma
1, lettera b). 
  2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo  collocati
all'interno di esercizi pubblici  commerciali  o  di  sale  da  gioco
ovvero i titolari di concessioni si  adeguano,  entro  centocinquanta
giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall'art.  4,  comma
1, lettera b). 
  3. Nelle more dell'individuazione da parte dei comuni  delle  fasce
orarie di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 6), si applicano le
seguenti fasce orarie di interruzione dell'attivita' degli apparecchi
indicati all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n.
773/1931: 
    a) per dodici ore  giornaliere  complessive,  di  cui  dieci  ore
consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore
23,00 alle ore 9,00, e due ore nella fascia diurna  di  uscita  dalle
scuole, dalle 12,30 alle 14,30, per  gli  esercizi  aventi  attivita'
esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali
non e' vietato l'accesso ai minori; 
    b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle  ore
2,00 alle ore 10,00, per gli esercizi aventi il  gioco  regolamentato
quale attivita'  esclusiva  o  prevalente  e  nei  quali  e'  vietato
l'accesso ai minori.»; 
    d) dopo il comma 1 dell'art. 12, e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  In  caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 4, comma 1, reiterata per piu' di due volte, e' disposta  la
chiusura dell'esercizio.». 
  2. All'allegato A di  cui  all'art.  1  della  legge  regionale  30
dicembre  2021,  n.  20  (Legge  di   stabilita'   regionale   2022),
l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4, comma 2,  della  legge
regionale n. 5/2013, concernente le spese per la disinstallazione  di
apparecchi da gioco nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione
e il trattamento del gioco d'azzardo  patologico  (GAP),  di  cui  al
programma  04  «Interventi  per  soggetti  a  rischio  di  esclusione
sociale» della missione 12  «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia», titolo  1  «Spese  correnti»,  e'  incrementata  per  euro
100.000,00, per l'anno 2023, e per euro 250.000,00, per l'anno  2024,
mediante la  corrispondente  riduzione  delle  risorse  iscritte  nel
bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualita', nel
fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20
«Fondi e accantonamenti», titolo 1.