Art. 6
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 «Disposizioni per
la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico
(GAP)» e successive modifiche. Disposizioni finanziarie
1. Alla legge regionale n. 5/2013 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«l. Fermo restando il rispetto della normativa statale in
materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti
maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l'apertura di
nuove sale gioco e' consentita a condizione che:
a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da
aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri
giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani,
centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti m
ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto;
b) rispettino le seguenti prescrizioni:
1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non
meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati
all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n.
773/1931;
2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi
indicati all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n.
773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per
lo svolgimento delle attivita', mediante installazione di pannelli o
pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti
apparecchi;
3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di
gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio di
gioco da parte del singolo cliente;
4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta
ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
dell'art. 691 del codice penale;
5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le
postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate
dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in
luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per
l'aspirazione del fumo generato dall'uso di tabacchi o succedanei
lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;
6) interruzione dell'attivita' degli apparecchi indicati
all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n. 773/1931
nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata
complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;
7) fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del regio
decreto n. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di
gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado,
centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge
28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza) e successive
modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di
culto.»;
b) dopo il comma 4 dell'art. 6, e' aggiunto, infine, il seguente:
«4-bis. L'Osservatorio presenta annualmente una apposita
relazione informativa alla commissione consiliare competente.»;
c) l'art. 11-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 11-bis (Disposizioni transitorie). - 1. Agli esercizi
pubblici e commerciali nonche' alle sale da gioco gia' esistenti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), e
si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all'art. 4, comma
1, lettera b).
2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati
all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco
ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro centocinquanta
giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall'art. 4, comma
1, lettera b).
3. Nelle more dell'individuazione da parte dei comuni delle fasce
orarie di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 6), si applicano le
seguenti fasce orarie di interruzione dell'attivita' degli apparecchi
indicati all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto n.
773/1931:
a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore
consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle ore
23,00 alle ore 9,00, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle
scuole, dalle 12,30 alle 14,30, per gli esercizi aventi attivita'
esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali
non e' vietato l'accesso ai minori;
b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore
2,00 alle ore 10,00, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato
quale attivita' esclusiva o prevalente e nei quali e' vietato
l'accesso ai minori.»;
d) dopo il comma 1 dell'art. 12, e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'art. 4, comma 1, reiterata per piu' di due volte, e' disposta la
chiusura dell'esercizio.».
2. All'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 30
dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilita' regionale 2022),
l'autorizzazione di spesa relativa all'art. 4, comma 2, della legge
regionale n. 5/2013, concernente le spese per la disinstallazione di
apparecchi da gioco nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione
e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP), di cui al
programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia», titolo 1 «Spese correnti», e' incrementata per euro
100.000,00, per l'anno 2023, e per euro 250.000,00, per l'anno 2024,
mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel
bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualita', nel
fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20
«Fondi e accantonamenti», titolo 1.