Art. 9 
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n.  4  «Riordino  delle
  disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in  quanto
  basata sul genere e per la promozione di una cultura  del  rispetto
  dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna»
  e successive modifiche 
 
  1.  All'art.  4  della  legge  regionale  n.  4/2014  e  successive
modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 4, prima delle parole: «Roma capitale» sono  inserite
le seguenti: «La Regione,»; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Al fine di valorizzare le esperienze maturate da  parte
degli enti e delle associazioni iscritte all'albo  regionale  di  cui
all'art. 6-bis che abbiano svolto, per almeno cinque anni,  attivita'
a supporto delle donne vittime di violenza  in  contesti  sociali  di
particolare  complessita',   la   Giunta   regionale,   con   propria
deliberazione,  puo'  individuare  gli  ambiti  territoriali   e   le
fattispecie in cui le convenzioni previste dal comma 4 possono essere
stipulate direttamente con i medesimi enti e associazioni.».