Art. 9
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 «Riordino delle
disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto
basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto
dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna»
e successive modifiche
1. All'art. 4 della legge regionale n. 4/2014 e successive
modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, prima delle parole: «Roma capitale» sono inserite
le seguenti: «La Regione,»;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di valorizzare le esperienze maturate da parte
degli enti e delle associazioni iscritte all'albo regionale di cui
all'art. 6-bis che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attivita'
a supporto delle donne vittime di violenza in contesti sociali di
particolare complessita', la Giunta regionale, con propria
deliberazione, puo' individuare gli ambiti territoriali e le
fattispecie in cui le convenzioni previste dal comma 4 possono essere
stipulate direttamente con i medesimi enti e associazioni.».