Art. 100 
 
Disposizione in materia di trasporti a  favore  dei  residenti  delle
                            Isole minori 
 
  1. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole «800 migliaia di  euro»  sono  sostituite
con le parole «400 migliaia di euro» e le parole «del biglietto dalla
Sicilia»  sono  sostituite  dalle   parole   «del   biglietto   dalla
Sicilia/Isole minori»; 
    b) al comma 4 dopo le parole «Alicudi, Filicudi» sono aggiunte le
parole «Salina, Panarea, Stromboli, Vulcano» e le parole «l'esercizio
finanziario  2023»  sono  sostituite  dalle  parole   «gli   esercizi
finanziari 2024 e 2025».