Art. 100
Disposizione in materia di trasporti a favore dei residenti delle
Isole minori
1. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «800 migliaia di euro» sono sostituite
con le parole «400 migliaia di euro» e le parole «del biglietto dalla
Sicilia» sono sostituite dalle parole «del biglietto dalla
Sicilia/Isole minori»;
b) al comma 4 dopo le parole «Alicudi, Filicudi» sono aggiunte le
parole «Salina, Panarea, Stromboli, Vulcano» e le parole «l'esercizio
finanziario 2023» sono sostituite dalle parole «gli esercizi
finanziari 2024 e 2025».