Art. 102 
 
   Legge regionale 21 novembre 2023, n. 25. Modifiche di termini. 
 
  1. All'articolo 23 della legge regionale 21 novembre  2023,  n.  25
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le iniziative di cui ai commi 1, 2  e  3  possono  essere
realizzate entro il 30 aprile 2024 e  rendicontate  entro  60  giorni
dalla medesima data». 
  2. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge regionale n. 25/2023 e'
aggiunto  il  seguente  periodo  «Le   iniziative   potranno   essere
realizzate entro il 30 aprile  2024  e  rendicontate  entro  sessanta
giorni dalla medesima data.»