Art. 102
Legge regionale 21 novembre 2023, n. 25. Modifiche di termini.
1. All'articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
realizzate entro il 30 aprile 2024 e rendicontate entro 60 giorni
dalla medesima data».
2. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge regionale n. 25/2023 e'
aggiunto il seguente periodo «Le iniziative potranno essere
realizzate entro il 30 aprile 2024 e rendicontate entro sessanta
giorni dalla medesima data.»