Art. 105 
 
         Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 
 
  1. All'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Le strutture riabilitative di cui all'articolo  26  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in presenza di esperienza pluriennale
attraverso  cui  hanno  maturato  adeguati  requisiti  organizzativi,
strutturali e tecnologici, possono essere autorizzate  e  accreditate
per l'esercizio delle cure domiciliari di base  e  di  I,  II  e  III
livello,  anche  al  di  fuori  dei  limiti  previsti   dal   decreto
assessoriale 3 settembre 2021, n. 876 e dal decreto  assessoriale  17
dicembre 2021, n. 1383.».