Art. 105
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009 n. 5
1. All'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le strutture riabilitative di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in presenza di esperienza pluriennale
attraverso cui hanno maturato adeguati requisiti organizzativi,
strutturali e tecnologici, possono essere autorizzate e accreditate
per l'esercizio delle cure domiciliari di base e di I, II e III
livello, anche al di fuori dei limiti previsti dal decreto
assessoriale 3 settembre 2021, n. 876 e dal decreto assessoriale 17
dicembre 2021, n. 1383.».