Art. 108 
 
   Istituzione delle palestre della salute e delle palestre sicure 
 
  1. La Regione istituisce le «Palestre della Salute» e le  «Palestre
Sicure» al fine  di  promuovere  l'esercizio  fisico,  strutturato  e
adattato, come strumento di prevenzione e terapia in persone  affette
da  patologie  croniche  non  trasmissibili  (MCNT),  in   condizioni
cliniche stabili.  L'esercizio  fisico,  sotto  il  controllo  di  un
chinesiologo delle attivita' motorie  preventive  e  adattate,  viene
svolto  nell'ambito  di  idonee  strutture,  pubbliche   o   private,
riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione. 
  2. L'Assessore regionale per la salute, di concerto con l'Assessore
regionale per il turismo, per lo  sport  e  per  lo  spettacolo,  con
decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, disciplina il procedimento e i requisiti
necessari per ottenere la certificazione di palestra della  salute  e
palestra sicura, anche prevedendo un apposito elenco. 
  3. All'interno delle strutture di cui al comma 1 e' obbligatoria la
figura  del  responsabile  tecnico,   che   puo'   essere   ricoperto
esclusivamente dal chinesiologo delle attivita' motorie preventive  e
adattate (AMPA), in  possesso  di  laurea  magistrale  in  scienze  e
tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (LM-67), comma
3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.  36,
come modificato dall'articolo 27 del decreto  legislativo  5  ottobre
2022, n. 163.