Art. 108 Istituzione delle palestre della salute e delle palestre sicure 1. La Regione istituisce le «Palestre della Salute» e le «Palestre Sicure» al fine di promuovere l'esercizio fisico, strutturato e adattato, come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili (MCNT), in condizioni cliniche stabili. L'esercizio fisico, sotto il controllo di un chinesiologo delle attivita' motorie preventive e adattate, viene svolto nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione. 2. L'Assessore regionale per la salute, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, per lo sport e per lo spettacolo, con decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e palestra sicura, anche prevedendo un apposito elenco. 3. All'interno delle strutture di cui al comma 1 e' obbligatoria la figura del responsabile tecnico, che puo' essere ricoperto esclusivamente dal chinesiologo delle attivita' motorie preventive e adattate (AMPA), in possesso di laurea magistrale in scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (LM-67), comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163.