Art. 109
Piano regolatore dei porti. Delega ai Comuni
1. I comuni che antecedentemente all'entrata in vigore della
presente legge hanno richiesto la concessione della delega ai sensi
del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n.
21 sono autorizzati a procedere in conseguenza dell'avvenuto decorso
di 30 giorni dalla data della richiesta all'Assessorato competente.