Art. 109 
 
            Piano regolatore dei porti. Delega ai Comuni 
 
  1. I  comuni  che  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge hanno richiesto la concessione della delega  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n.
21 sono autorizzati a procedere in conseguenza dell'avvenuto  decorso
di 30 giorni dalla data della richiesta all'Assessorato competente.