Art. 112 Sportello Unico per la Disabilita' e Portale web per la disabilita' 1. La Regione, in collaborazione con gli uffici locali territoriali, istituisce lo Sportello unico per la disabilita' (SUD) avente il compito di assicurare un servizio di informazione e orientamento in relazione ai servizi erogati dalla Regione e dagli altri enti territoriali nonche' quello di provvedere al disbrigo di pratiche amministrativo-burocratiche in favore dei soggetti con disabilita' e dei loro familiari. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' altresi' istituito un apposito portale web. 3. Per l'attuazione dei commi l e 2 si provvede con decreto dell'Assessore competente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.