Art. 112 
 
 Sportello Unico per la Disabilita' e Portale web per la disabilita' 
 
  1.  La  Regione,  in   collaborazione   con   gli   uffici   locali
territoriali, istituisce lo Sportello unico per la disabilita'  (SUD)
avente il  compito  di  assicurare  un  servizio  di  informazione  e
orientamento in relazione ai servizi erogati dalla  Regione  e  dagli
altri enti territoriali nonche' quello di provvedere al  disbrigo  di
pratiche  amministrativo-burocratiche  in  favore  dei  soggetti  con
disabilita' e dei loro familiari. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  altresi'  istituito  un
apposito portale web. 
  3. Per l'attuazione dei  commi  l  e  2  si  provvede  con  decreto
dell'Assessore competente, da emanarsi entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.