Art. 114
Disposizione in favore del volontariato di protezione civile
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto
1998, n. 14 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I predetti contributi verranno riconosciuti in maniera
diretta alle organizzazioni di volontariato di protezione civile di
cui al presente articolo. Le concrete modalita' di corresponsione
saranno disciplinate previa modifica del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2001, n. 12 da
attuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.».