Art. 114 
 
    Disposizione in favore del volontariato di protezione civile 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 31  agosto
1998, n. 14 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. I predetti contributi verranno  riconosciuti  in  maniera
diretta alle organizzazioni di volontariato di protezione  civile  di
cui al presente articolo. Le  concrete  modalita'  di  corresponsione
saranno disciplinate previa modifica del  regolamento  approvato  con
decreto del Presidente  della  Regione  15  giugno  2001,  n.  12  da
attuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge.».