Art. 115
Disposizioni sul personale delle scuole materne regionali
1. All'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' soppresso;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico,
economico e di carriera sono di competenza del Dipartimento regionale
della funzione pubblica e del personale. Il Ragioniere Generale e'
autorizzato ad apportare le necessarie modifiche ai correlati
capitoli di spesa 372004 - 372005 - 372006 - 373002. Gli atti
amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza
sono di competenza del Fondo Pensioni Sicilia.».
2. L'articolo 15 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15 e'
soppresso.