Art. 115 
 
      Disposizioni sul personale delle scuole materne regionali 
 
  1. All'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' soppresso; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Gli atti  amministrativi  relativi  allo  stato  giuridico,
economico e di carriera sono di competenza del Dipartimento regionale
della funzione pubblica e del personale. Il  Ragioniere  Generale  e'
autorizzato  ad  apportare  le  necessarie  modifiche  ai   correlati
capitoli di spesa 372004  -  372005  -  372006  -  373002.  Gli  atti
amministrativi relativi alla  quiescenza,  previdenza  ed  assistenza
sono di competenza del Fondo Pensioni Sicilia.». 
  2. L'articolo 15 della legge regionale 1° agosto  1990,  n.  15  e'
soppresso.