Art. 116
Disposizioni sul personale non docente delle scuole regionali
1. L'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
«Art. 14.
Graduatoria permanente di personale non insegnante
1. Per la copertura di posti di coordinatori amministrativi,
collaboratori amministrativi e collaboratori tecnici si procede per
il 50 per cento mediante concorso e per il 50 per cento mediante
utilizzazione di una graduatoria permanente, da aggiornare
annualmente con eventuali nuovi titoli, nella quale e' incluso, a
domanda, il personale non docente di ruolo da almeno 12 mesi ed
appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del
titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo nella qualifica
superiore a quella in atto rivestita. A tal fine la frazione di
unita' inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per
pubblico concorso.».