Art. 116 
 
    Disposizioni sul personale non docente delle scuole regionali 
 
  1. L'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990,  n.  34  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 14. 
 
         Graduatoria permanente di personale non insegnante 
 
    1. Per la copertura  di  posti  di  coordinatori  amministrativi,
collaboratori amministrativi e collaboratori tecnici si  procede  per
il 50 per cento mediante concorso e per  il  50  per  cento  mediante
utilizzazione  di   una   graduatoria   permanente,   da   aggiornare
annualmente con eventuali nuovi titoli, nella  quale  e'  incluso,  a
domanda, il personale non docente di  ruolo  da  almeno  12  mesi  ed
appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del
titolo di studio prescritto per la nomina in  ruolo  nella  qualifica
superiore a quella in atto rivestita.  A  tal  fine  la  frazione  di
unita' inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per
pubblico concorso.».