Art. 118 
 
  Disposizione in materia di tutela delle donne vittima di violenza 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi l  e  3  dell'articolo  4  della
legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 si applicano sia alle  donne
vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di
cui all'articolo 583-quinquies del codice penale che ai  figli  delle
vittime di femminicidio.