Art. 118 Disposizione in materia di tutela delle donne vittima di violenza 1. Le disposizioni di cui ai commi l e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale che ai figli delle vittime di femminicidio.