Art. 119
Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7
1. L'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 17.
Relazione sullo stato di attuazione del programma
1. Ogni anno, a decorrere dalla data di insediamento, il sindaco
presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di
attuazione del programma e sull'attivita' svolta nonche' su fatti
particolarmente rilevanti. L'inadempienza protratta per oltre 60
giorni di quanto disposto dal presente comma determina una riduzione
dell'1 per cento per ogni mese di ritardo dei trasferimenti relativi
all'anno successivo assegnati in sede di riparto del Fondo di cui
all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
successive modificazioni nonche', parimenti, una riduzione del 10 per
cento per ogni mese di ritardo dell'indennita' di funzione del
sindaco cosi' come determinata dalla normativa vigente.
2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione
della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
In caso di inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto
disposto dal presente comma l'Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica nomina, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, un
commissario ad acta con poteri sostitutivi che entro 15 giorni
provvede a convocare il consiglio comunale e assicura l'adempimento
di quanto disposto dal presente comma. Per ogni mese di ritardo la
cui causa sia da imputare ai consiglieri comunali del comune
inadempiente e' determinata una riduzione del 10 per cento
dell'importo dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri
comunali.
3. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio comunale
dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente
articolo. L'inadempienza di quanto disposto dal presente comma
determina una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo
dell'indennita' di funzione del sindaco cosi' come determinata dalla
normativa vigente.
4. Transitoriamente ed in sede di prima applicazione i comuni
entro 60 giorni adempiono a quanto disposto dai precedenti commi.
Decorso tale termine si applica quanto previsto dal presente
articolo.».