Art. 119 
 
         Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 
 
  1. L'articolo 17 della legge regionale 26  agosto  1992,  n.  7  e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 17. 
 
          Relazione sullo stato di attuazione del programma 
 
    1. Ogni anno, a decorrere dalla data di insediamento, il  sindaco
presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo  stato  di
attuazione del programma e sull'attivita'  svolta  nonche'  su  fatti
particolarmente rilevanti.  L'inadempienza  protratta  per  oltre  60
giorni di quanto disposto dal presente comma determina una  riduzione
dell'1 per cento per ogni mese di ritardo dei trasferimenti  relativi
all'anno successivo assegnati in sede di riparto  del  Fondo  di  cui
all'articolo 6  della  legge  regionale  28  gennaio  2014,  n.  5  e
successive modificazioni nonche', parimenti, una riduzione del 10 per
cento per ogni  mese  di  ritardo  dell'indennita'  di  funzione  del
sindaco cosi' come determinata dalla normativa vigente. 
    2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla  presentazione
della relazione, esprime in seduta pubblica le  proprie  valutazioni.
In caso di inadempienza protratta  per  oltre  60  giorni  di  quanto
disposto dal presente comma l'Assessore regionale  per  le  autonomie
locali e la funzione pubblica nomina, ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre  1991,  n.  44,  un
commissario ad acta  con  poteri  sostitutivi  che  entro  15  giorni
provvede a convocare il consiglio comunale e  assicura  l'adempimento
di quanto disposto dal presente comma. Per ogni mese  di  ritardo  la
cui  causa  sia  da  imputare  ai  consiglieri  comunali  del  comune
inadempiente  e'  determinata  una  riduzione  del   10   per   cento
dell'importo dei  gettoni  di  presenza  corrisposti  ai  consiglieri
comunali. 
    3. Il  sindaco  partecipa  alla  seduta  del  consiglio  comunale
dedicata  alla  valutazione  della  relazione  di  cui  al   presente
articolo.  L'inadempienza  di  quanto  disposto  dal  presente  comma
determina una riduzione del 10 per cento per  ogni  mese  di  ritardo
dell'indennita' di funzione del sindaco cosi' come determinata  dalla
normativa vigente. 
    4. Transitoriamente ed in sede di  prima  applicazione  i  comuni
entro 60 giorni adempiono a quanto  disposto  dai  precedenti  commi.
Decorso  tale  termine  si  applica  quanto  previsto  dal   presente
articolo.».