Art. 12
Istituzione fondo per la partecipazione ad iniziative di elevata
risonanza a livello nazionale e internazionale
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo un fondo per la partecipazione ad iniziative
di elevata risonanza a livello nazionale e internazionale come
fattore di incremento dell'attrattivita' del territorio.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e
lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e
le modalita' di accesso al fondo di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 727.500,00.