Art. 12 
 
Istituzione fondo per la  partecipazione  ad  iniziative  di  elevata
           risonanza a livello nazionale e internazionale 
 
  1. E' istituito presso l'Assessorato regionale del  turismo,  dello
sport e dello spettacolo un fondo per la partecipazione ad iniziative
di elevata  risonanza  a  livello  nazionale  e  internazionale  come
fattore di incremento dell'attrattivita' del territorio. 
  2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport  e
lo spettacolo, da  emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri  e
le modalita' di accesso al fondo di cui al comma 1. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 727.500,00.