Art. 120 
 
        Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 18 della  legge  regionale  16  ottobre
2019, n. 17, sono aggiunte alla fine le parole  «,  e  pertanto,  non
scaturendo maggiori oneri, non trovano applicazione  le  disposizioni
di cui al comma 3 dello stesso articolo 64.».