Art. 120
Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 ottobre
2019, n. 17, sono aggiunte alla fine le parole «, e pertanto, non
scaturendo maggiori oneri, non trovano applicazione le disposizioni
di cui al comma 3 dello stesso articolo 64.».