Art. 122
Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge
regionale 12 ottobre 2023, n. 12
1. Il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, come modificato dal comma 5 dell'articolo l della legge
regionale 12 ottobre 2023, n. 12, e' sostituito dal seguente:
«11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 42 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la verifica preventiva della
progettazione, sul territorio regionale, viene effettuata nel
rispetto dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le
seguenti integrazioni: «la verifica dei progetti di importo lettera
c), sia nel caso di progettazione interna che esterna alla stazione
appaltante, puo' essere effettuata anche dal Responsabile Unico del
Progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla
stazione appaltante ai sensi del comma 6 dell'articolo 15 del decreto
legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.2 del
medesimo decreto legislativo.».
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011,
come introdotto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale n.
12/2023, sono sostituiti dal seguente:
«1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della
Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III,
Titolo I del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenuta la
qualificazione ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del
medesimo decreto legislativo n. 36/2023, provvede alla progettazione
e all'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le
tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di
qualifica. E' fatta salva l'iscrizione di diritto di cui al comma 4
dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 36/2023 del soggetto
aggregatore della Regione siciliana di cui all'articolo 9 del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 89.».
3. L'articolo 3 della legge regionale n. 12/2023 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 3.
Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e
forniture
1. Dopo l'articolo 10-bis della legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12 e' aggiunto il seguente:
«Art. 10-ter.
Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e
forniture
1. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e
forniture, i requisiti economico-finanziari di cui al comma 11
dell'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
possono essere dimostrati dagli operatori economici anche tramite una
copertura assicurativa con massimali pari al dieci per cento
dell'importo delle opere mentre i requisiti di capacita' tecnica e
professionale, di cui allo stesso comma 11, possono essere dimostrati
con l'avvenuta esecuzione, nei migliori tre degli ultimi dieci anni
precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli
in affidamento anche a favore di soggetti privati.».
4. L'articolo 7 della legge regionale n. 12/2023 e' abrogato.
5. Al punto 3 del comma 9 dell'articolo 1, legge regionale n.
12/2023 dopo le parole «committenza regionale dei contratti pubblici»
e prima delle parole «e' cosi' articolata» sono inserite le parole
«ferma restando l'autonomia procedurale delle articolazioni dei
Dipartimenti e degli uffici speciali, nella qualita' di centri di
costo della Stazione Appaltante Regione siciliana».
6. Il termine previsto dall'articolo 14 della legge regionale 11
luglio 2023, n. 8 e' prorogato fino alla nomina delle nuove
commissioni e comunque non oltre il 30 aprile 2024.
7. Per il funzionamento della Commissione Regionale Lavori Pubblici
di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011,
come modificato dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n.
12/2023, e' autorizzata la spesa annuale di 60 migliaia di euro, cui
si provvede a valere sulla Missione 8, Programma 2, Capitolo 272523.
Le modalita' di liquidazione delle spese generali e dei compensi ai
componenti ed ai consulenti per il funzionamento della commissione
sono determinate con il decreto dell'Assessore regionale delle
infrastrutture e della mobilita' di cui al comma 9 dell'articolo 5
della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 5
dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2023.