Art. 122 
 
Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.  23  e  alla  legge
                  regionale 12 ottobre 2023, n. 12 
 
  1. Il comma 11 dell'articolo 5  della  legge  regionale  12  luglio
2011, n. 12, come modificato dal comma 5 dell'articolo l della  legge
regionale 12 ottobre 2023, n. 12, e' sostituito dal seguente: 
    «11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 42  del  decreto
legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  la  verifica  preventiva  della
progettazione,  sul  territorio  regionale,  viene   effettuata   nel
rispetto dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo,  con  le
seguenti integrazioni: «la verifica dei progetti di  importo  lettera
c), sia nel caso di progettazione interna che esterna  alla  stazione
appaltante, puo' essere effettuata anche dal Responsabile  Unico  del
Progetto, se supportato da una struttura  stabile,  costituita  dalla
stazione appaltante ai sensi del comma 6 dell'articolo 15 del decreto
legislativo n.  36/2023  e  dell'articolo  3  dell'allegato  I.2  del
medesimo decreto legislativo.». 
  2. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale n.  12/2011,
come introdotto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale  n.
12/2023, sono sostituiti dal seguente: 
    «1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della
Regione siciliana, di cui agli articoli 62  e  seguenti,  Parte  III,
Titolo I del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  ottenuta  la
qualificazione ai sensi dell'articolo 63  e  dell'allegato  II.4  del
medesimo decreto legislativo n. 36/2023, provvede alla  progettazione
e all'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe  le
tipologie contrattuali anche per i  livelli  superiori  a  quelli  di
qualifica. E' fatta salva l'iscrizione di diritto di cui al  comma  4
dell'articolo 63 del decreto  legislativo  n.  36/2023  del  soggetto
aggregatore della Regione siciliana di cui all'articolo 9 del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 89.». 
  3. L'articolo 3 della legge regionale n. 12/2023 e' sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 3. 
 
Requisiti di  ordine  speciale  per  gli  affidamenti  di  servizi  e
                              forniture 
 
    1. Dopo l'articolo 10-bis della legge regionale 12  luglio  2011,
n. 12 e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Art. 10-ter. 
 
Requisiti di  ordine  speciale  per  gli  affidamenti  di  servizi  e
                              forniture 
 
      1. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di  servizi  e
forniture, i  requisiti  economico-finanziari  di  cui  al  comma  11
dell'articolo 100 del  decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36
possono essere dimostrati dagli operatori economici anche tramite una
copertura  assicurativa  con  massimali  pari  al  dieci  per   cento
dell'importo delle opere mentre i requisiti di  capacita'  tecnica  e
professionale, di cui allo stesso comma 11, possono essere dimostrati
con l'avvenuta esecuzione, nei migliori tre degli ultimi  dieci  anni
precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli
in affidamento anche a favore di soggetti privati.». 
  4. L'articolo 7 della legge regionale n. 12/2023 e' abrogato. 
  5. Al punto 3 del  comma  9  dell'articolo 1,  legge  regionale  n.
12/2023 dopo le parole «committenza regionale dei contratti pubblici»
e prima delle parole «e' cosi' articolata» sono  inserite  le  parole
«ferma  restando  l'autonomia  procedurale  delle  articolazioni  dei
Dipartimenti e degli uffici speciali, nella  qualita'  di  centri  di
costo della Stazione Appaltante Regione siciliana». 
  6. Il termine previsto dall'articolo 14 della  legge  regionale  11
luglio  2023,  n.  8  e'  prorogato  fino  alla  nomina  delle  nuove
commissioni e comunque non oltre il 30 aprile 2024. 
  7. Per il funzionamento della Commissione Regionale Lavori Pubblici
di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale  n.  12/2011,
come modificato dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale  n.
12/2023, e' autorizzata la spesa annuale di 60 migliaia di euro,  cui
si provvede a valere sulla Missione 8, Programma 2, Capitolo  272523.
Le modalita' di liquidazione delle spese generali e dei  compensi  ai
componenti ed ai consulenti per il  funzionamento  della  commissione
sono  determinate  con  il  decreto  dell'Assessore  regionale  delle
infrastrutture e della mobilita' di cui al comma  9  dell'articolo  5
della legge  regionale  n.  12/2011,  come  modificato  dal  comma  5
dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2023.