Art. 123 
 
    Misure di sostegno per i lavoratori dei cantieri di servizio 
 
  1. Al fine di consentire la rivalutazione dell'indennita'  prevista
per i lavoratori utilizzati nei  cantieri  di  servizio,  ex  reddito
minimo di inserimento, di cui all'articolo 1 della legge regionale 19
maggio  2005,  n.  5  e  successive  modificazioni,  la   stessa   e'
rideterminata nella misura base di 350,00 euro mensili. 
  2.   Il   Dipartimento   regionale   del   lavoro,    dell'impiego,
dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle  attivita'  formative   e'
autorizzato ad avviare i cantieri di servizio nei comuni  interessati
entro il 15 gennaio di ogni anno. 
  3. Al  fine  di  erogare  con  regolarita'  mensile  le  indennita'
spettanti ai lavoratori di cui al comma 2, il Dipartimento  regionale
del lavoro, dell'impiego,  dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle
attivita' formative e' autorizzato a concedere, entro il 28  febbraio
di ogni anno, il 30 per cento delle somme spettanti  a  ciascun  ente
locale interessato dai cantieri di servizio a titolo di anticipazione
sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente. 
  4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1,  quantificati
in 1.000 migliaia di euro  per  ciascuno  degli  esercizi  finanziari
2024-2026, trovano copertura nell'ambito delle  disponibilita'  della
Missione 15, Programma 1, capitolo 712402.