Art. 123
Misure di sostegno per i lavoratori dei cantieri di servizio
1. Al fine di consentire la rivalutazione dell'indennita' prevista
per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito
minimo di inserimento, di cui all'articolo 1 della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, la stessa e'
rideterminata nella misura base di 350,00 euro mensili.
2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative e'
autorizzato ad avviare i cantieri di servizio nei comuni interessati
entro il 15 gennaio di ogni anno.
3. Al fine di erogare con regolarita' mensile le indennita'
spettanti ai lavoratori di cui al comma 2, il Dipartimento regionale
del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attivita' formative e' autorizzato a concedere, entro il 28 febbraio
di ogni anno, il 30 per cento delle somme spettanti a ciascun ente
locale interessato dai cantieri di servizio a titolo di anticipazione
sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati
in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari
2024-2026, trovano copertura nell'ambito delle disponibilita' della
Missione 15, Programma 1, capitolo 712402.