Art. 124 
 
    Incarichi dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Gli incarichi dirigenziali di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Regione 16 novembre 2018, n. 29  possono  essere  conferiti  ai
funzionari direttivi dell'amministrazione regionale in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, previa collocamento  in  aspettativa.  In  tal
caso il relativo trattamento  economico  e'  determinato  sulla  base
dell'anzianita'   di   servizio   posseduta   nella   qualifica    di
appartenenza.  Tali  incarichi  non  sono  computabili   tra   quelli
conferiti a soggetti esterni all'amministrazione. 
  2. Gli incarichi di cui al comma 3  dell'articolo  11  del  decreto
legge 10 agosto 2023, n.  105,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 137, conferiti ai  dirigenti  in  quiescenza
dell'amministrazione regionale per le finalita' di  cui  al  comma  3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n.  29/2018,
non  sono  computabili  tra  quelli  conferiti  a  soggetti   esterni
all'amministrazione.