Art. 124
Incarichi dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione
1. Gli incarichi dirigenziali di cui al decreto del Presidente
della Regione 16 novembre 2018, n. 29 possono essere conferiti ai
funzionari direttivi dell'amministrazione regionale in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, previa collocamento in aspettativa. In tal
caso il relativo trattamento economico e' determinato sulla base
dell'anzianita' di servizio posseduta nella qualifica di
appartenenza. Tali incarichi non sono computabili tra quelli
conferiti a soggetti esterni all'amministrazione.
2. Gli incarichi di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto
legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 137, conferiti ai dirigenti in quiescenza
dell'amministrazione regionale per le finalita' di cui al comma 3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 29/2018,
non sono computabili tra quelli conferiti a soggetti esterni
all'amministrazione.