Art. 129 
 
       Disposizioni in favore del personale medico-veterinario 
 
  1.  Le  Aziende  Sanitarie  Provinciali  (AA.SS.PP.)  e  l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia,  entro  60  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  procedono  ad
implementare in modo  strutturale  l'incarico  orario  del  personale
medico-veterinario che  agisce  in  regime  di  convenzione  a  tempo
indeterminato ai  sensi  dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la
Specialistica Ambulatoriale (ACN), per non meno di 30 ore settimanali
suddivise in cinque giorni lavorativi,  per  comprovate  esigenze  di
lotta alle malattie infettive, capillare controllo alimentare nonche'
per le attivita' di lotta al randagismo. 
  2. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1  si  provvede  a
valere  sulla  quota  capitaria   del   Fondo   Sanitario   Regionale
annualmente   assegnato   alle   AA.SS.PP.   e   sugli   stanziamenti
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.