Art. 129
Disposizioni in favore del personale medico-veterinario
1. Le Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) e l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, procedono ad
implementare in modo strutturale l'incarico orario del personale
medico-veterinario che agisce in regime di convenzione a tempo
indeterminato ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la
Specialistica Ambulatoriale (ACN), per non meno di 30 ore settimanali
suddivise in cinque giorni lavorativi, per comprovate esigenze di
lotta alle malattie infettive, capillare controllo alimentare nonche'
per le attivita' di lotta al randagismo.
2. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1 si provvede a
valere sulla quota capitaria del Fondo Sanitario Regionale
annualmente assegnato alle AA.SS.PP. e sugli stanziamenti
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.