Art. 13 
 
Spese  per  la  stabilizzazione  del  personale  del  Consorzio  Ente
                        Autodromo di Pergusa 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre
2020, n. 36 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis.  Le  spese  per  la  stabilizzazione  del  personale  del
Consorzio Ente Autodromo di Pergusa di cui al comma 1 sono pari a 180
migliaia di euro e gravano, a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
2024, e fino all'esercizio finanziario 2038, sulle disponibilita' del
fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3  della  legge  regionale  29
dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.».