Art. 13
Spese per la stabilizzazione del personale del Consorzio Ente
Autodromo di Pergusa
1. Il comma 1-bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre
2020, n. 36 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le spese per la stabilizzazione del personale del
Consorzio Ente Autodromo di Pergusa di cui al comma 1 sono pari a 180
migliaia di euro e gravano, a decorrere dall'esercizio finanziario
2024, e fino all'esercizio finanziario 2038, sulle disponibilita' del
fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29
dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.».