Art. 138 
 
        Personale degli enti del servizio sanitario regionale 
 
  1. Al fine di garantire il funzionamento delle case della comunita'
e degli ospedali di comunita', in linea con gli obiettivi  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i limiti di spesa destinati
al  personale  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale  sono
arricchiti annualmente con un aumento del 15 per cento. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  le  piante  organiche  sono
ampliate in conformita' alla direttiva attuativa, prot. Servizio 1/n.
24514, dell'Assessorato regionale della salute - dipartimento per  la
pianificazione strategica e tenuto conto delle seguenti disposizioni:
articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre  2021,  n.
234 e successive modificazioni; articolo  4,  comma  9-septiesdecies,
del  decreto  legge  29  dicembre  2022,  n.  198,   convertito   con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; articolo 13, comma
1-bis, del decreto  legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.