Art. 138
Personale degli enti del servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire il funzionamento delle case della comunita'
e degli ospedali di comunita', in linea con gli obiettivi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i limiti di spesa destinati
al personale degli enti del servizio sanitario regionale sono
arricchiti annualmente con un aumento del 15 per cento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le piante organiche sono
ampliate in conformita' alla direttiva attuativa, prot. Servizio 1/n.
24514, dell'Assessorato regionale della salute - dipartimento per la
pianificazione strategica e tenuto conto delle seguenti disposizioni:
articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234 e successive modificazioni; articolo 4, comma 9-septiesdecies,
del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; articolo 13, comma
1-bis, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.