Art. 15 Contributi straordinari in favore di famiglie con soggetti autistici 1. Il Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie e osservatorio epidemiologico e' autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, nel limite di 194 migliaia di euro, contributi in favore delle famiglie con soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, finalizzati alla fruizione di prestazioni di ippoterapia e pet therapy, rese da associazioni ed organismi accreditati dal servizio sanitario regionale. 2. Il dirigente generale con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalita' di erogazione.