Art. 15 
 
Contributi straordinari in favore di famiglie con soggetti autistici 
 
  1.  Il  Dipartimento  regionale  per  le  attivita'   sanitarie   e
osservatorio  epidemiologico   e'   autorizzato   ad   erogare,   per
l'esercizio finanziario 2024, nel limite di  194  migliaia  di  euro,
contributi in favore delle famiglie con soggetti affetti da  disturbi
dello spettro autistico, finalizzati alla fruizione di prestazioni di
ippoterapia  e  pet  therapy,  rese  da  associazioni  ed   organismi
accreditati dal servizio sanitario regionale. 
  2. Il dirigente generale con proprio decreto, entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  disciplina  le
modalita' di erogazione.