Art. 19 
 
                  Disposizioni in materia sanitaria 
 
  1. Al fine di favorire il benessere psicofisico della donna  e  del
bambino durante la gravidanza, il parto ed  il  puerperio,  anche  al
fine di promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalita'  di
assistenza al parto e la creazione di nuovi protocolli specifici  nei
casi  di  pregressa  poliabortivita',  gravidanza  infausta  e  morte
intrauterina  fetale   (MEF),   e'   autorizzata,   per   l'esercizio
finanziario 2024, la spesa di 485  migliaia  di  euro  (Missione  12,
Programma 1). 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  anche  al  fine  di  non
interrompere i percorsi di assistenza gia' in essere, il dipartimento
regionale della  pianificazione  strategica,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  provvede  alla
stipula di  apposita  convenzione  con  l'associazione  «Georgia»  di
Palermo, individuando la stessa quale centro di riferimento regionale
per le aziende del servizio sanitario regionale. 
  3. Al fine di  abbattere  le  liste  di  attesa  per  l'accesso  ai
trattamenti in favore dei soggetti affetti da disturbi dello  spettro
autistico, le aziende sanitarie provinciali sono autorizzate  per  il
triennio  2024-2026  ad  incrementare  fino  al  50  per   cento   le
prestazioni  sanitarie  rese  dai   centri   diurni   accreditati   e
contrattualizzati per l'autismo. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3  le  aziende  sanitarie  sono
autorizzate ad impiegare le somme vincolate dei bilanci di esercizio,
di cui al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22  dicembre
2005, n. 19, come modificato dall'articolo 20 della  legge  regionale
22 febbraio 2023,  n.  2,  nonche'  gli  accantonamenti  di  bilancio
relativi ad esercizi precedenti vincolati per la medesima finalita'.