Art. 19
Disposizioni in materia sanitaria
1. Al fine di favorire il benessere psicofisico della donna e del
bambino durante la gravidanza, il parto ed il puerperio, anche al
fine di promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalita' di
assistenza al parto e la creazione di nuovi protocolli specifici nei
casi di pregressa poliabortivita', gravidanza infausta e morte
intrauterina fetale (MEF), e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2024, la spesa di 485 migliaia di euro (Missione 12,
Programma 1).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, anche al fine di non
interrompere i percorsi di assistenza gia' in essere, il dipartimento
regionale della pianificazione strategica, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla
stipula di apposita convenzione con l'associazione «Georgia» di
Palermo, individuando la stessa quale centro di riferimento regionale
per le aziende del servizio sanitario regionale.
3. Al fine di abbattere le liste di attesa per l'accesso ai
trattamenti in favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro
autistico, le aziende sanitarie provinciali sono autorizzate per il
triennio 2024-2026 ad incrementare fino al 50 per cento le
prestazioni sanitarie rese dai centri diurni accreditati e
contrattualizzati per l'autismo.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 le aziende sanitarie sono
autorizzate ad impiegare le somme vincolate dei bilanci di esercizio,
di cui al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale
22 febbraio 2023, n. 2, nonche' gli accantonamenti di bilancio
relativi ad esercizi precedenti vincolati per la medesima finalita'.