Art. 2
Compenso Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni
scolastiche
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio
2000, n. 6, e successive modificazioni, le parole «Il compenso
annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio
e' determinato nell'ambito delle somme gia' destinate alle
istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro
comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali
previsti dalla normativa vigente» sono sostituite dalle parole «Il
compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del
collegio e' determinato, nell'ambito delle somme gia' destinate alle
istituzioni scolastiche, in 2.500 e 2.300 euro ciascuno, comprensivo
degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla
normativa vigente».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
1.455 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 1.500
migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026,
da iscrivere sulla Missione 4, Programma 2, capitolo 373314.