Art. 2 
 
Compenso  Collegio  dei  revisori   dei   conti   nelle   istituzioni
                             scolastiche 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 9 della  legge  regionale  24  febbraio
2000, n. 6,  e  successive  modificazioni,  le  parole  «Il  compenso
annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del  collegio
e'  determinato  nell'ambito  delle   somme   gia'   destinate   alle
istituzioni  scolastiche,  rispettivamente  in  1.810  e  1.550  euro
comprensivo degli  oneri  previdenziali,  assistenziali  ed  erariali
previsti dalla normativa vigente» sono sostituite  dalle  parole  «Il
compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti  del
collegio e' determinato, nell'ambito delle somme gia' destinate  alle
istituzioni scolastiche, in 2.500 e 2.300 euro ciascuno,  comprensivo
degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali  previsti  dalla
normativa vigente». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
1.455 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024  e  di  1.500
migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e  2026,
da iscrivere sulla Missione 4, Programma 2, capitolo 373314.