Art. 21
Contributi per interventi di rigenerazione urbana
1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita'
e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, e' autorizzato ad
erogare, per interventi di rigenerazione urbana, i contributi di cui
alla tabella II, per un totale complessivo di euro 3.152.500,00.
2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalita' di erogazione dei contributi di cui al
presente articolo.