Art. 21 
 
          Contributi per interventi di rigenerazione urbana 
 
  1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della  mobilita'
e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, e' autorizzato  ad
erogare, per interventi di rigenerazione urbana, i contributi di  cui
alla tabella II, per un totale complessivo di euro 3.152.500,00. 
  2. Con decreto del dirigente generale  del  Dipartimento  regionale
delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
disciplinate le modalita' di erogazione  dei  contributi  di  cui  al
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