Art. 25
Contributi per promozione turistica e sportiva
1. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, per l'esercizio finanziario 2024, e' autorizzato ad
erogare, per interventi di promozione turistica e sportiva, i
contributi di cui alla tabella III, per un totale complessivo di euro
7.483.550,00.
2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalita' di erogazione dei contributi di cui al
presente articolo.