Art. 25 
 
           Contributi per promozione turistica e sportiva 
 
  1. Il Dipartimento regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello
spettacolo, per  l'esercizio  finanziario  2024,  e'  autorizzato  ad
erogare,  per  interventi  di  promozione  turistica  e  sportiva,  i
contributi di cui alla tabella III, per un totale complessivo di euro
7.483.550,00. 
  2. Con decreto del dirigente generale  del  Dipartimento  regionale
del turismo, dello sport e  dello  spettacolo,  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
disciplinate le modalita' di erogazione  dei  contributi  di  cui  al
presente articolo.