Art. 27 
 
 Apparecchiature a tutela della salute presso gli impianti sportivi 
 
  1. La Regione promuove la diffusione e l'impiego di  defibrillatori
semiautomatici e automatici  esterni  (D.A.E.)  presso  gli  impianti
sportivi, pubblici e privati,  presenti  nel  territorio,  attraverso
l'erogazione di contributi a fondo perduto. 
  2. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  per  l'esercizio
finanziario 2024, e' autorizzata la spesa di euro 106.700,00. 
  3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport  e
lo spettacolo, da  emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  modalita'
di attuazione del presente articolo.