Art. 27 Apparecchiature a tutela della salute presso gli impianti sportivi 1. La Regione promuove la diffusione e l'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (D.A.E.) presso gli impianti sportivi, pubblici e privati, presenti nel territorio, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, per l'esercizio finanziario 2024, e' autorizzata la spesa di euro 106.700,00. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.