Art. 28 
 
              Istituzione «Fondazione Scala dei Turchi» 
 
  1.  La  Regione  -   Assessorato   regionale   del   territorio   e
dell'ambiente,  al  fine  di  salvaguardare,  preservare,  gestire  e
rendere fruibile il patrimonio naturale della  Scala  dei  Turchi  di
Realmonte, partecipa alla costituzione della  «Fondazione  Scala  dei
Turchi», secondo i principi e le procedure previste dal codice civile
e dalle relative disposizioni di attuazione. 
  2. La «Fondazione Scala dei Turchi» ha la propria  sede  presso  il
comune di Realmonte (AG) ed e' presieduta dal  sindaco  pro  tempore.
Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e  l'ambiente,
entro sessanta giorni, sono designati i componenti del  consiglio  di
amministrazione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza, tenuto
conto delle finalita' della fondazione. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 194 migliaia di euro  quale
contributo della Regione al fondo di gestione della fondazione.