Art. 28
Istituzione «Fondazione Scala dei Turchi»
1. La Regione - Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente, al fine di salvaguardare, preservare, gestire e
rendere fruibile il patrimonio naturale della Scala dei Turchi di
Realmonte, partecipa alla costituzione della «Fondazione Scala dei
Turchi», secondo i principi e le procedure previste dal codice civile
e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. La «Fondazione Scala dei Turchi» ha la propria sede presso il
comune di Realmonte (AG) ed e' presieduta dal sindaco pro tempore.
Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,
entro sessanta giorni, sono designati i componenti del consiglio di
amministrazione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza, tenuto
conto delle finalita' della fondazione.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 194 migliaia di euro quale
contributo della Regione al fondo di gestione della fondazione.