Art. 34 
 
                Promozione campagne di comunicazione 
 
  1. Per iniziative direttamente  promosse  dall'Assessore  regionale
per l'energia e i servizi di pubblica  utilita'  volte  a  promuovere
campagne di comunicazione e diffusione delle attivita' di istituto e'
autorizzata, per  l'esercizio  finanziario  2024,  la  spesa  di  194
migliaia di euro.