Art. 34
Promozione campagne di comunicazione
1. Per iniziative direttamente promosse dall'Assessore regionale
per l'energia e i servizi di pubblica utilita' volte a promuovere
campagne di comunicazione e diffusione delle attivita' di istituto e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 194
migliaia di euro.