Art. 39 
 
  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4  marzo  2021,
n. 6 come modificato con la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le
parole «delle organizzazioni rappresentative  legittimate  garantendo
all'interno della coppia  l'equilibrio  di  genere»  sono  sostituite
dalle  parole  «delle  organizzazioni  maggiormente   rappresentative
legittimate garantendo all'interno del consiglio  di  amministrazione
nel suo complesso la rappresentanza di genere».