Art. 39 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6 1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6 come modificato con la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole «delle organizzazioni rappresentative legittimate garantendo all'interno della coppia l'equilibrio di genere» sono sostituite dalle parole «delle organizzazioni maggiormente rappresentative legittimate garantendo all'interno del consiglio di amministrazione nel suo complesso la rappresentanza di genere».