Art. 41 
 
               Indennita' degli amministratori locali 
 
  1. All'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n.  2  le
parole «del maggior onere» sono sostituite dalle parole  «dell'onere»
e le parole «e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole
«e successive modifiche e integrazioni». 
  2. Al comma 51 dell'articolo 13 della  legge  regionale  25  maggio
2022, n. 13 e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Avuto  riguardo  alle  condizioni  finanziarie  degli  enti
locali, gli incrementi  di  cui  ai  predetti  commi  possono  essere
applicati in misura inferiore a quella ivi prevista, ma in ogni  caso
almeno pari al contributo spettante ai sensi  dell'articolo  2  della
legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni». 
  3.  Per  la  determinazione  delle  indennita'  di   funzione   dei
presidenti dei  consigli  circoscrizionali  dei  comuni  di  Palermo,
Catania  e  Messina  cui  sono  assegnate   funzioni   amministrative
decentrate in base a  disposizioni  statutarie  o  regolamentari,  si
applica la misura percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3,  del
decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000,  n.  119,  calcolata
sull'indennita' spettante agli assessori dei rispettivi  comuni  come
rideterminata  in  base  all'articolo  13,  comma  51,  della   legge
regionale n. 13/2022 e successive modificazioni. In caso  di  mancata
delega di funzioni amministrative decentrate la misura percentuale da
applicare e' quella prevista dall'articolo 19, comma 2,  della  legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni. Ai fini
dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo  2  della  legge
regionale n. 2/2023 e successive modificazioni, da riconoscere  anche
per la maggiorazione delle indennita'  dei  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali dei comuni di Palermo, Catania e  Messina  derivante
dal presente comma, gli incrementi stessi possono essere applicati in
misura  inferiore  ma,  in  ogni  caso,  almeno  pari  al  contributo
spettante. 
  4. Per la determinazione della misura del gettone di  presenza  dei
consiglieri di  circoscrizione  dei  comuni  di  Palermo,  Catania  e
Messina si applica la percentuale prevista dall'articolo 8, comma  1,
del decreto del Ministro dell'interno n.  119/2000  considerando  gli
eventuali incrementi  derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  38
della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9.