Art. 41
Indennita' degli amministratori locali
1. All'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le
parole «del maggior onere» sono sostituite dalle parole «dell'onere»
e le parole «e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole
«e successive modifiche e integrazioni».
2. Al comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio
2022, n. 13 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
periodo: «Avuto riguardo alle condizioni finanziarie degli enti
locali, gli incrementi di cui ai predetti commi possono essere
applicati in misura inferiore a quella ivi prevista, ma in ogni caso
almeno pari al contributo spettante ai sensi dell'articolo 2 della
legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni».
3. Per la determinazione delle indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di Palermo,
Catania e Messina cui sono assegnate funzioni amministrative
decentrate in base a disposizioni statutarie o regolamentari, si
applica la misura percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3, del
decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, calcolata
sull'indennita' spettante agli assessori dei rispettivi comuni come
rideterminata in base all'articolo 13, comma 51, della legge
regionale n. 13/2022 e successive modificazioni. In caso di mancata
delega di funzioni amministrative decentrate la misura percentuale da
applicare e' quella prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni. Ai fini
dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2 della legge
regionale n. 2/2023 e successive modificazioni, da riconoscere anche
per la maggiorazione delle indennita' dei presidenti dei consigli
circoscrizionali dei comuni di Palermo, Catania e Messina derivante
dal presente comma, gli incrementi stessi possono essere applicati in
misura inferiore ma, in ogni caso, almeno pari al contributo
spettante.
4. Per la determinazione della misura del gettone di presenza dei
consiglieri di circoscrizione dei comuni di Palermo, Catania e
Messina si applica la percentuale prevista dall'articolo 8, comma 1,
del decreto del Ministro dell'interno n. 119/2000 considerando gli
eventuali incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 38
della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9.