Art. 42
Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del
Servizio Sanitario Regionale
1. Ai medici in servizio nei presidi ospedalieri delle Aziende
sanitarie provinciali che presentano maggiori carenze di organico in
relazione alle singole discipline e con esclusione di quelli
ricadenti nelle citta' metropolitane, puo' essere attribuito un
incentivo straordinario fino a diciottomila euro lordi annui, al fine
di garantire la funzionalita' dei medesimi presidi.
2. Per la medesima finalita' l'incentivo di cui al comma 1 puo'
essere attribuito, altresi', al personale medico di nuova assunzione,
allo scopo di far fronte alle gravi carenze di organico e di ridurre
il ricorso alla esternalizzazione delle funzioni.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da adottarsi
entro il 28 febbraio di ciascun anno sulla base dei dati rilevati al
31 dicembre dell'anno precedente, sono determinati i criteri per
l'attribuzione del suddetto incentivo e per la sua graduazione, con
il seguente ordine di priorita':
a) unita' operative di pronto soccorso nell'ambito della
emergenza/urgenza;
b) presidi ospedalieri di zona disagiata di cui al punto 9.2.2
dell'allegato al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.
70;
c) presidi che presentano maggiori carenze di organico in
relazione alle singole discipline.
4. Con il decreto di cui al comma 3 si provvede alla conseguente
ripartizione dello stanziamento in favore delle aziende del servizio
sanitario regionale.
5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata, per il
triennio 2024-2026, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro.