Art. 42 
 
Disposizioni urgenti  per  fronteggiare  la  carenza  di  medici  del
                    Servizio Sanitario Regionale 
 
  1. Ai medici in servizio  nei  presidi  ospedalieri  delle  Aziende
sanitarie provinciali che presentano maggiori carenze di organico  in
relazione  alle  singole  discipline  e  con  esclusione  di   quelli
ricadenti nelle  citta'  metropolitane,  puo'  essere  attribuito  un
incentivo straordinario fino a diciottomila euro lordi annui, al fine
di garantire la funzionalita' dei medesimi presidi. 
  2. Per la medesima finalita' l'incentivo di  cui  al  comma 1  puo'
essere attribuito, altresi', al personale medico di nuova assunzione,
allo scopo di far fronte alle gravi carenze di organico e di  ridurre
il ricorso alla esternalizzazione delle funzioni. 
  3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da adottarsi
entro il 28 febbraio di ciascun anno sulla base dei dati rilevati  al
31 dicembre dell'anno precedente,  sono  determinati  i  criteri  per
l'attribuzione del suddetto incentivo e per la sua  graduazione,  con
il seguente ordine di priorita': 
    a)  unita'  operative  di  pronto  soccorso   nell'ambito   della
emergenza/urgenza; 
    b) presidi ospedalieri di zona disagiata di cui  al  punto  9.2.2
dell'allegato al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015,  n.
70; 
    c)  presidi  che  presentano  maggiori  carenze  di  organico  in
relazione alle singole discipline. 
  4. Con il decreto di cui al comma 3 si  provvede  alla  conseguente
ripartizione dello stanziamento in favore delle aziende del  servizio
sanitario regionale. 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e'  autorizzata,  per  il
triennio 2024-2026, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro.