Art. 43 
 
       Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 2 della  legge  regionale  22  dicembre
1999, n. 28 e successive modificazioni, sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) per «esercizi di vicinato» gli esercizi  aventi  superficie
di vendita non superiore al 30%  di  quella  massima  definita  dalla
lettera f);»; 
      b) alla lettera f) le parole «e fino a 600 mq. nei  comuni  con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a  1.000  mq.
nei comuni con popolazione residente non oltre  i  100.000  abitanti;
fino a 1.500 mq. nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  100.000
abitanti» sono sostituite dalle parole «e fino a 1.000 mq. nei comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino  a  1.500
mq.  nei  comuni  con  popolazione  residente  non  oltre  i  100.000
abitanti; fino a 2.000 mq. nei comuni  con  popolazione  superiore  a
100.000 abitanti». 
  2. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 28/1999 e  successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Art. 9-bis. 
 
     Frazionamento medie e grandi strutture di vendita esistenti 
 
    1. Le medie e le grandi strutture di  vendita  gia'  autorizzate,
come definite dalla presente legge, nei limiti della superficie e dei
relativi settori merceologici, possono essere frazionate in non  piu'
di quattro esercizi commerciali, previa  comunicazione  al  SUAP  del
comune territorialmente competente. 
    2. A  seguito  del  frazionamento  di  cui  al  comma  1,  rimane
vincolata   la   stessa   dotazione   di   parcheggi    pertinenziali
originariamente previsti nella struttura commerciale.».