Art. 43
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per «esercizi di vicinato» gli esercizi aventi superficie
di vendita non superiore al 30% di quella massima definita dalla
lettera f);»;
b) alla lettera f) le parole «e fino a 600 mq. nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq.
nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti;
fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti» sono sostituite dalle parole «e fino a 1.000 mq. nei comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.500
mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000
abitanti; fino a 2.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti».
2. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 28/1999 e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis.
Frazionamento medie e grandi strutture di vendita esistenti
1. Le medie e le grandi strutture di vendita gia' autorizzate,
come definite dalla presente legge, nei limiti della superficie e dei
relativi settori merceologici, possono essere frazionate in non piu'
di quattro esercizi commerciali, previa comunicazione al SUAP del
comune territorialmente competente.
2. A seguito del frazionamento di cui al comma 1, rimane
vincolata la stessa dotazione di parcheggi pertinenziali
originariamente previsti nella struttura commerciale.».