Art. 44 
 
        Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 
 
  1. All'articolo 6 della legge regionale 21  ottobre  2020,  n.  24,
dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti: 
    «9-quater. Ai fini di quanto  stabilito  dal  comma  1,  per  gli
esercizi  dotati  di  licenza  di   pubblica   sicurezza   ai   sensi
dell'articolo 86 o 88 del  Regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
(TULPS) non aventi come attivita' esclusiva o prevalente la  raccolta
di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,
lettera a) del TULPS nonche' per le sale giochi dotate di licenza  di
pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, per  le  sale
scommesse, le sale VLT, le sale bingo e  gli  altri  locali  comunque
dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del
TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
non e' considerata nuova installazione o  nuova  apertura  il  cambio
della  titolarita'  dell'esercizio,  il  cambio  del   rappresentante
legale,  il  cambio  del  concessionario  e  il  cambio  della  ditta
proprietaria degli apparecchi  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b) del TULPS. 
    9-quinquies. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 1  i
punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all'articolo  3,
comma 3, lettera b) del decreto 2011/30011/giochi/UD 27  luglio  2011
del Ministero delle  finanze,  soggetti  al  rispetto  dei  parametri
distanziali  previsti  dall'articolo  2  del  decreto  del  Ministero
distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo.».