Art. 46
Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
1. All'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio
2024, le agevolazioni previste dai commi 2, 4 e 5 del presente
articolo nonche' quelle di cui all'articolo 43 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4 sono concesse ai sensi della normativa europea
in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13
dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis";
oppure
b) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21
febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e ai sensi della
normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai
successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.».