Art. 46 
 
         Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 
 
  1. All'articolo 7 della legge regionale  26  marzo  2002,  n.  2  e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio
2024, le agevolazioni previste dai  commi  2,  4  e  5  del  presente
articolo nonche' quelle di cui all'articolo 43 della legge  regionale
16 aprile 2003, n. 4 sono concesse ai sensi della  normativa  europea
in materia di aiuti "de minimis" di cui: 
      a) al Regolamento  (UE)  2023/2831  della  Commissione  del  13
dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis"; 
    oppure 
      b) al  Regolamento  (UE)  2019/316  della  Commissione  del  21
febbraio 2019  che  modifica  il  Regolamento  (UE)  2013/1408  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de  minimis"  nel  settore  agricolo  e  ai  sensi  della
normativa europea  in  materia  di  aiuti  "de  minimis"  di  cui  ai
successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.».