Art. 47
Modifiche articolo 3 legge regionale 21 agosto 2007, n. 15
1. All'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 e
successive modificazioni, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il
seguente:
«1-ter. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dal 1° gennaio
2024 al 31 dicembre 2030, operano alle condizioni stabilite dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e ai sensi
della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al
successivo regolamento comunitario di modifica del medesimo.».