Art. 47 
 
     Modifiche articolo 3 legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 
 
  1. All'articolo 3 della legge regionale 21 agosto  2007,  n.  15  e
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  1-bis  e'  aggiunto   il
seguente: 
    «1-ter. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dal 1°  gennaio
2024 al 31 dicembre  2030,  operano  alle  condizioni  stabilite  dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione  del  13  dicembre  2023
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e ai  sensi
della normativa europea in materia di aiuti "de minimis"  di  cui  al
successivo regolamento comunitario di modifica del medesimo.».