Art. 49 
 
      Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili 
 
  1. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle
funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico
sensoriali, dalle comunita' terapeutiche assistite,  dalle  residenze
sanitarie assistenziali e dai centri diurni per  soggetti  autistici,
e' riconosciuto l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle
medesime nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio
sanitario  regionale  previo  rispetto   dei   contratti   collettivi
nazionali  di  lavoro  sottoscritti  dalle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative. 
  2. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle
funzioni  rese  dai  centri  dialisi  e'  riconosciuto  l'adeguamento
tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura massima
del 2 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale. 
  3. Le modalita' attuative delle disposizioni del presente  articolo
sono  determinate  con  decreto   interassessoriale,   dell'Assessore
regionale per la salute e dell'Assessore regionale per l'economia, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge.