Art. 49
Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili
1. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle
funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico
sensoriali, dalle comunita' terapeutiche assistite, dalle residenze
sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici,
e' riconosciuto l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle
medesime nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio
sanitario regionale previo rispetto dei contratti collettivi
nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle
funzioni rese dai centri dialisi e' riconosciuto l'adeguamento
tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura massima
del 2 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale.
3. Le modalita' attuative delle disposizioni del presente articolo
sono determinate con decreto interassessoriale, dell'Assessore
regionale per la salute e dell'Assessore regionale per l'economia, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.