Art. 5 
 
Interventi  per  soggetti  destinatari  del  regime  transitorio  dei
                    lavoratori socialmente utili 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge  regionale  9
maggio 2017, n. 8,  come  modificato  dall'articolo  13  della  legge
regionale 16 ottobre 2019, n. 17, trovano  applicazione,  ad  istanza
degli interessati, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  per  i  soggetti   gia'
destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente  utili,
in servizio al 31 dicembre 2021  presso  Almaviva  Contact  S.p.A.  e
presso System House S.r.L. 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 388 migliaia di euro.