Art. 5
Interventi per soggetti destinatari del regime transitorio dei
lavoratori socialmente utili
1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 9
maggio 2017, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge
regionale 16 ottobre 2019, n. 17, trovano applicazione, ad istanza
degli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per i soggetti gia'
destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili,
in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almaviva Contact S.p.A. e
presso System House S.r.L.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 388 migliaia di euro.