Art. 50
Facolta' assunzionali della Regione Siciliana
1. In applicazione del punto 10 dell'Accordo in materia di finanza
pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione
siciliana, le facolta' di assunzione previste dai commi 2 e 3
dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 e
successive modificazioni sono determinate, rispettivamente, per il
personale del comparto non dirigenziale sulla base della regola del
turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nell'anno precedente per il triennio 2023-2025, e al
cento per cento a decorrere dall'anno 2026, e per il personale con
qualifica dirigenziale sulla base della regola del turn over al
centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi
nell'anno precedente per il biennio 2023-2024, e al cento per cento a
decorrere dall'anno 2025.
2. Le facolta' di assunzione di cui al comma 1 sono esercitate nel
rispetto della dotazione organica determinata ai sensi del comma 1
dell'articolo 10 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e in
coerenza con la programmazione dei fabbisogni del personale contenuta
nel Piano integrato di attivita' e organizzazione. Le autorizzazioni
ad assumere previste da disposizioni normative nazionali, con oneri
integralmente a carico di risorse extraregionali, non riducono le
facolta' di assunzione di cui al comma 1.
3. All'articolo 10 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «e fino all'anno 2029» sono sostituite
dalle parole «e fino all'anno 2022»;
b) al comma 3 le parole «e fino al 2023» sono sostituite dalle
parole «e fino all'anno 2022».
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,
comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione
regionale e dell'IRAP sono valutati in euro 20.050.000,00 per l'anno
2024, in euro 30.707.814,53 per l'anno 2025 e in euro 40.228.683,62
per l'anno 2026.