Art. 51
Interventi per l'edilizia residenziale universitaria
1. Per le finalita' di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge
regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni e'
autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2024, nel limite
massimo di 13.000 migliaia di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le somme vincolate
nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023
relativo a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.