Art. 51 
 
        Interventi per l'edilizia residenziale universitaria 
 
  1. Per le finalita' di cui al comma 3 dell'articolo 14 della  legge
regionale 25  maggio  2022,  n.  13  e  successive  modificazioni  e'
autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario  2024,  nel  limite
massimo di 13.000 migliaia di euro. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le somme vincolate
nel  risultato  di  amministrazione  presunto  al  31  dicembre  2023
relativo a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.