Art. 54 
 
        Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 
 
  1. All'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.  41  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo comma le parole «non superiore a due» sono sostituite
dalle parole «non superiore a tre»; 
    b) al secondo comma le parole «un quarto» sono  sostituite  dalle
parole «un terzo».