Art. 54
Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41
1. All'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma le parole «non superiore a due» sono sostituite
dalle parole «non superiore a tre»;
b) al secondo comma le parole «un quarto» sono sostituite dalle
parole «un terzo».