Art. 55 
 
Disposizioni per la stabilizzazione degli educatori socio pedagogici 
 
  1. Le Aziende sanitarie provinciali sono  autorizzate  ad  avviare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e di cui  alla  lettera
b) del comma 268 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
e successive modificazioni in favore dei soggetti impegnati  o  anche
qualora non piu' in servizio, che abbiano maturato i requisiti per la
stabilizzazione, con contratto a tempo determinato tramite  procedura
di selezione pubblica o con contratto flessibile, con  la  figura  di
educatore  professionale  socio  pedagogico  di  cui  al  comma   539
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.