Art. 55 Disposizioni per la stabilizzazione degli educatori socio pedagogici 1. Le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate ad avviare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e di cui alla lettera b) del comma 268 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni in favore dei soggetti impegnati o anche qualora non piu' in servizio, che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione, con contratto a tempo determinato tramite procedura di selezione pubblica o con contratto flessibile, con la figura di educatore professionale socio pedagogico di cui al comma 539 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.