Art. 56
Comitato tecnico-scientifico dei Parchi
1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e
successive modificazioni e' inserito il seguente:
«11-bis.
Comitato tecnico scientifico dei Parchi
1. L'Ente Parco si avvale di un Comitato tecnico-scientifico
nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente e composto da:
a) uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista esperto
in legislazione ambientale, un pianificatore in materia
paesaggistica, un agronomo/forestale, un botanico designati dai
singoli consigli della facolta', per le quali sono previsti
insegnamenti riferiti alle suindicate specializzazioni, delle
Universita' di Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente
secondo la sede dei predetti Atenei in riferimento all'ambito
territoriale nel quale rientra il Parco;
b) un esperto in materia ambientale designato dalle
associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e
della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 34 e successive modificazioni e maggiormente
rappresentative nei territori;
c) dal dirigente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste,
competente per territorio o suo delegato;
d) dal Soprintendente per i beni culturali ed ambientali
competente per territorio o suo delegato.
2. Con il decreto di cui al comma 1 viene altresi' nominato, tra
i componenti del Comitato, il Presidente.
3. I componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili una
sola volta.
4. I componenti non devono essere titolari di interessi in
conflitto con le finalita' del Parco.
5. Ai componenti spetta, per ogni seduta del Comitato, il
trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti
disposizioni.
6. Il comma 30 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio
2012, n. 26 e' abrogato.».