Art. 56 
 
               Comitato tecnico-scientifico dei Parchi 
 
  1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98  e
successive modificazioni e' inserito il seguente: 
 
                              «11-bis. 
 
               Comitato tecnico scientifico dei Parchi 
 
    1. L'Ente Parco si  avvale  di  un  Comitato  tecnico-scientifico
nominato con decreto dell'Assessore regionale  per  il  territorio  e
l'ambiente e composto da: 
      a) uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un  giurista  esperto
in   legislazione   ambientale,   un   pianificatore    in    materia
paesaggistica,  un  agronomo/forestale,  un  botanico  designati  dai
singoli  consigli  della  facolta',  per  le  quali   sono   previsti
insegnamenti  riferiti  alle   suindicate   specializzazioni,   delle
Universita' di Catania o di Messina  o  di  Palermo,  rispettivamente
secondo  la  sede  dei  predetti  Atenei  in  riferimento  all'ambito
territoriale nel quale rientra il Parco; 
      b)  un  esperto   in   materia   ambientale   designato   dalle
associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e
della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 13  della  legge  8
luglio  1986,  n.  34  e  successive  modificazioni  e   maggiormente
rappresentative nei territori; 
      c) dal dirigente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste,
competente per territorio o suo delegato; 
      d) dal  Soprintendente  per  i  beni  culturali  ed  ambientali
competente per territorio o suo delegato. 
    2. Con il decreto di cui al comma 1 viene altresi' nominato,  tra
i componenti del Comitato, il Presidente. 
    3. I componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili  una
sola volta. 
    4. I componenti  non  devono  essere  titolari  di  interessi  in
conflitto con le finalita' del Parco. 
    5. Ai  componenti  spetta,  per  ogni  seduta  del  Comitato,  il
trattamento  di  missione,  se   dovuto   a   norma   delle   vigenti
disposizioni. 
    6. Il comma 30 dell'articolo 11 della legge  regionale  9  maggio
2012, n. 26 e' abrogato.».