Art. 57 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. Per gli enti di cui all'articolo  1  della  legge  regionale  15
maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, il cui  personale  non
benefici della  copertura  previdenziale  del  Fondo  pensioni  della
Regione, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2  e  3,  della
legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive  modificazioni,  si
applicano senza l'esclusione del personale collocato in quiescenza ai
sensi dell'articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale  7  maggio
2015, n. 9 e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e  successive  modificazioni,  come
recepito nell'ordinamento regionale. 
  2. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge regionale  18  luglio
1950, n. 64 e successive  modificazioni,  dopo  la  lettera  c)  sono
aggiunte le seguenti: 
    «c-bis) valorizzazione delle produzioni agroalimentari  siciliane
di qualita', ad eccezione delle carni fresche e trasformate  e  delle
produzioni lattiero-casearie; 
    c-ter) certificazione, ricerca ed innovazione  nelle  filiere  di
cui alla lettera c-bis).». 
  3. Fatte salve le attribuzioni e le  funzioni  di  vigilanza  sulla
rete stradale conferite ad altri enti dalla normativa vigente, l'Ente
di sviluppo agricolo (ESA), oltre  ai  propri  compiti  istituzionali
statutari e di legge,  previo  accordo  di  collaborazione  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni con gli enti proprietari, puo' realizzare interventi di
costruzione, completamento, miglioramento e manutenzione  della  rete
stradale provinciale, intercomunale, comunale, rurale e di bonifica e
dell'ex demanio trazzerale. 
  4. All'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 1972,  n.  19  le
parole «di opere viarie e» sono soppresse. 
  5. Al comma 55 dell'articolo 26 della legge regionale  22  febbraio
2023, n. 2 e successive modificazioni le parole «regolamento (UE)  n.
1407/2013 della Commissione del 18  dicembre  2013»  sono  sostituite
dalle parole «Regolamento (UE) 2023/2831  della  Commissione  del  13
dicembre 2023». 
  6.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  6
dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  e
successive modificazioni, agli enti di cui al comma  2  della  citata
norma si applicano le disposizioni di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143. 
  7.  Alla  legge  regionale  4  gennaio  2014,  n.  1  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole da «n. 46 del 20 febbraio
2013» fino a «importo» sono sostituite dalle parole «n.  563  del  28
settembre 2022 e successivi aggiornamenti nella  misura»  e  dopo  le
parole «articolo 8-bis» e' inserito il seguente periodo «L'importo in
questione   e'   rivalutato   applicando    l'indice    "retribuzione
contrattuale per dipendente"  elaborato  dall'istituto  nazionale  di
statistica, secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  interna
dell'Assemblea regionale siciliana.»; 
    b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 e' soppressa. 
  8. Dalle disposizioni di cui  al  comma  7  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.