Art. 57
Disposizioni varie
1. Per gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, il cui personale non
benefici della copertura previdenziale del Fondo pensioni della
Regione, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della
legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni, si
applicano senza l'esclusione del personale collocato in quiescenza ai
sensi dell'articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come
recepito nell'ordinamento regionale.
2. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge regionale 18 luglio
1950, n. 64 e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono
aggiunte le seguenti:
«c-bis) valorizzazione delle produzioni agroalimentari siciliane
di qualita', ad eccezione delle carni fresche e trasformate e delle
produzioni lattiero-casearie;
c-ter) certificazione, ricerca ed innovazione nelle filiere di
cui alla lettera c-bis).».
3. Fatte salve le attribuzioni e le funzioni di vigilanza sulla
rete stradale conferite ad altri enti dalla normativa vigente, l'Ente
di sviluppo agricolo (ESA), oltre ai propri compiti istituzionali
statutari e di legge, previo accordo di collaborazione ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni con gli enti proprietari, puo' realizzare interventi di
costruzione, completamento, miglioramento e manutenzione della rete
stradale provinciale, intercomunale, comunale, rurale e di bonifica e
dell'ex demanio trazzerale.
4. All'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 le
parole «di opere viarie e» sono soppresse.
5. Al comma 55 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio
2023, n. 2 e successive modificazioni le parole «regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» sono sostituite
dalle parole «Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13
dicembre 2023».
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6
dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e
successive modificazioni, agli enti di cui al comma 2 della citata
norma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
7. Alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole da «n. 46 del 20 febbraio
2013» fino a «importo» sono sostituite dalle parole «n. 563 del 28
settembre 2022 e successivi aggiornamenti nella misura» e dopo le
parole «articolo 8-bis» e' inserito il seguente periodo «L'importo in
questione e' rivalutato applicando l'indice "retribuzione
contrattuale per dipendente" elaborato dall'istituto nazionale di
statistica, secondo i criteri stabiliti dalla normativa interna
dell'Assemblea regionale siciliana.»;
b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 e' soppressa.
8. Dalle disposizioni di cui al comma 7 non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.