Art. 59
Indennita' di carica per i vice presidenti dei Consigli comunali
1. All'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al vice presidente del Consiglio comunale, eletto ai
sensi dell'articolo 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e
successive modificazioni, e' dovuta, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di funzione in
misura pari al 60 per cento di quella spettante al presidente, in
rapporto alla dimensione demografica dell'ente.».