Art. 59 
 
  Indennita' di carica per i vice presidenti dei Consigli comunali 
 
  1. All'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Al vice presidente  del  Consiglio  comunale,  eletto  ai
sensi dell'articolo 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n.  7  e
successive modificazioni,  e'  dovuta,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di  funzione  in
misura pari al 60 per cento di quella  spettante  al  presidente,  in
rapporto alla dimensione demografica dell'ente.».