Art. 63
Disposizioni in materia di personale precario
1. Al fine di garantire la piena attuazione delle finalita'
previste dall'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, i
rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2023
del personale di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, inseriti
nell'elenco di cui al medesimo articolo, che trovano copertura
finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8
dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e
successive modificazioni sino al 2038, possono essere prorogati dagli
enti locali utilizzatori senza soluzione di continuita' fino al 31
dicembre 2025.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dal 1° gennaio
2024.