Art. 63 
 
            Disposizioni in materia di personale precario 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  piena  attuazione  delle  finalita'
previste dall'articolo 2 del decreto legge 22  giugno  2023,  n.  75,
convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023,  n.  112,  i
rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 31 dicembre  2023
del personale  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  30  della  legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni,  inseriti
nell'elenco di  cui  al  medesimo  articolo,  che  trovano  copertura
finanziaria  nell'autorizzazione  di  spesa  di  cui   al   comma   8
dell'articolo 26  della  legge  regionale  8  maggio  2018,  n.  8  e
successive modificazioni sino al 2038, possono essere prorogati dagli
enti locali utilizzatori senza soluzione di continuita'  fino  al  31
dicembre 2025. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dal 1° gennaio
2024.