Art. 65 
 
              Commissioni provinciali per l'artigianato 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 7 della  legge  regionale  18  febbraio
1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 18
maggio 1996, n. 33  e  dall'articolo  25  della  legge  regionale  28
dicembre 2004, n. 17, e' sostituito dal seguente: 
    «2.  Alla  stessa  separata  sezione  dell'albo   delle   imprese
artigiane sono iscritti i consorzi e le societa' consortili, anche in
forma cooperativa, a cui partecipano, oltre alle  imprese  artigiane,
anche le piccole e medie imprese, cosi'  come  definite  dal  CIPE  e
dalla raccomandazione 2003/361/CE  della  Commissione  del  6  maggio
2003.».