Art. 65
Commissioni provinciali per l'artigianato
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio
1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 18
maggio 1996, n. 33 e dall'articolo 25 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, e' sostituito dal seguente:
«2. Alla stessa separata sezione dell'albo delle imprese
artigiane sono iscritti i consorzi e le societa' consortili, anche in
forma cooperativa, a cui partecipano, oltre alle imprese artigiane,
anche le piccole e medie imprese, cosi' come definite dal CIPE e
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003.».